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L'ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori e' soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa. La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza. Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge. Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art69 · fonte del testo