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Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nelle sede della Cassa sui invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria, competenza. L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, deve essere diramato almeno cinque giorni prima. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anno e possono essere rieletti.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 1 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art8 · fonte su Normattiva