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I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche. Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 30 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art1 · fonte del testo