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I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio del Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche. Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Testo in vigore dal 30 luglio 1952 al 17 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 30 luglio 1952. 17 parole tolte, 39 parole aggiunte.

I Ministri per l'agricoltura e aggiunto: per le foreste, per il tesoro, per l'industria e tolto: il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, tolto: sotto la presidenza aggiunto: per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio tolto: dei aggiunto: del Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per tolto: la esecuzione, durante il decennio 1950-60 aggiunto: l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia … anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli tolto: acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli tolto: e aggiunto: ed alle opere di interesse turisticoaggiunto: , nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art1 · fonte del testo