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All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvedera' ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme gia' affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni. Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potra' eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalita' previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilita' complessiva predetta.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art13 · fonte del testo