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All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvedera' ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme gia' affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni. Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potra' eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalita' previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilita' complessiva predetta.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1957, n. 634
5La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire"
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 3 settembre 1959
