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All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvedera' ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme gia' affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni. Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potra' eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalita' previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilita' complessiva predetta.55a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 1957, n. 634

5

La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire".

L. 29 luglio 1957, n. 634 come modificato dalla L. 24 luglio 1959, n. 622

5a

La L. 29 luglio 1957, n. 634 come modificato dalla L. 24 luglio 1959, n. 622 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "la dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dal l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi."

Testo in vigore dal 3 settembre 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1959

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1957 al 3 settembre 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1957, n. 634 come modificato dalla L. 24 luglio 1959, n. 622

    La L. 29 luglio 1957, n. 634 come modificato dalla L. 24 luglio 1959, n. 622 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "la dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dal l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art13 · fonte del testo