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[1]L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per salariati dello Stato e' incorporata nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che nei riguardi del personale salariato statale provvede:

  • 1)alla concessione di un'indennita' di malattia nella misura del 50 per cento del salario percepito alla data di inizio della malattia, per la durata della malattia stessa e per non oltre 120 giorni in ciascun anno solare; 13 14
  • 2)alla concessione di un'indennita' giornaliera, pari all'indennita' di malattia, nelle quattro settimane successive al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico; 13 14
  • 3)alla concessione per una volta tanto di un assegno di lutto al coniuge superstite od agli orfani minori conviventi ed a carico pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita; 6
  • 4)NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 15 GIUGNO 1945, N. 398;
  • 5)alla concessione di prestiti;
  • 6)alla concessione delle prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 25 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870, e mantenute in vigore ai sensi dell'articolo medesimo.

[2]Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni indicate nel precedente comma.

[3]I sussidi e gli altri assegni spettanti, in caso di assenza dal lavoro per infermita' ai salariati dipendenti dallo Stato in applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, sono corrisposti dall'Ente.

[4]Sono all'uopo applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successive modificazioni e norme di attuazione.

[5]Il contributo previsto dalla legge 20 marzo 1940, n. 209, e' ridotto all'uno per cento, a decorrere dalla data che sara' stabilita ai sensi del primo comma del successivo articolo 33.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147

6

Il D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147 ha disposto (con l'art. 14, comma 7) che "La prestazione contemplata dal numero tre del primo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e' soppressa".

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480

13

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1966.

L. 18 marzo 1968, n. 249

14

con decorrenza dal 1 maggio 1968

La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal 1° maggio 1968 cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge.

Testo in vigore dal 14 aprile 1968 al 21 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1966 al 14 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 marzo 1968, n. 249

    La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal 1° maggio 1968 cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art11 · fonte del testo