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[1]Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.

[2]Le categorie di personale di cui all'art. 12, nonche' gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari dello Stato, indicati nell'art. 13 versano all'Ente il contributo stabilito dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591.

[3]L'Amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono e' obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 30 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art14 · fonte del testo