Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1942 al 30 gennaio 1966. Leggi il testo vigente →
[1]Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.
[3]L'Amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono e' obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 30 gennaio 1966
