Art. 14
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[1]Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.
[3]L'Amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono e' obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480
13Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1966.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 14 aprile 1968
