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[1]Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.

[2]Le categorie di personale di cui all'art. 12, nonche' gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari dello Stato, indicati nell'art. 13 versano all'Ente il contributo stabilito dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591.

[3]L'Amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono e' obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480

13

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1966.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1966 al 14 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 30 gennaio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480

    Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1966.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art14 · fonte del testo