Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480
13Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1966.
L. 18 marzo 1968, n. 249
14con decorrenza dal 1 maggio 1968
La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal 1° maggio 1968 cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge.
L. 18 marzo 1968, n. 309
15La L. 18 marzo 1968, n. 309 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della presente legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1968 al 16 dicembre 2009
