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[1]Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.

[2]Le categorie di personale di cui all'art. 12, nonche' gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari dello Stato, indicati nell'art. 13 versano all'Ente il contributo stabilito dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591.

[3]L'Amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono e' obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento. 13 14 15

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480

13

Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1966.

L. 18 marzo 1968, n. 249

14

con decorrenza dal 1 maggio 1968

La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal 1° maggio 1968 cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della presente legge.

L. 18 marzo 1968, n. 309

15

La L. 18 marzo 1968, n. 309 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della presente legge.

Testo in vigore dal 21 aprile 1968 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1968 al 21 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 marzo 1968, n. 309

    La L. 18 marzo 1968, n. 309 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art14 · fonte del testo