Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce. Il credito puo' essere ammesso per i seguenti fini:
- a)costruzione in cantieri nazionali di natanti per la pesca o per il trasporto del pescato, destinati alla sostituzione di unita' gia' esistenti di scarso rendimento per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite;
- b)impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
- c)installazione di motori su barche removeliche destinate alla pesca al fine di aumentarne l'efficienza ed il rendimento, sostituzione di motori su altri natanti da pesca;
- d)acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;
- e)impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;
- f)costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a terra per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento dei natanti da pesca; impianti e manufatti collettivi per usi di pesca;
- g)miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;
- h)acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
- i)attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attivita' pescherecce.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 14 maggio 1968
