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((E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato)). Il credito puo' essere ammesso per i seguenti fini: ((a) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unita' esistenti di scarso rendimento, per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potra', con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna));
- b)impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare; ((c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento));
- d)acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;
- e)impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;
- f)costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a terra per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento dei natanti da pesca; impianti e manufatti collettivi per usi di pesca;
- g)miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;
- h)acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
- i)attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attivita' pescherecce.
Testo in vigore dal 14 maggio 1968 al 28 novembre 1973
