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E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato. Il credito puo' essere ammesso per i seguenti fini: ((a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate));

  • b)impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
  • c)acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento;
  • d)acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;
  • e)impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;
  • f)costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonche' per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca;
  • g)miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;
  • h)acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
  • i)attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attivita' pescherecce.
  • l)finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970.

Testo in vigore dal 25 giugno 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1975 al 25 giugno 1976. 53 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: a) costruzione aggiunto: a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca tolto: e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unita' esistenti di scarso rendimento, per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potra', con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna aggiunto: ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art1 · fonte del testo