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E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato. Il credito puo' essere ammesso per i seguenti fini: ((a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate));
- b)impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
- c)acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento;
- d)acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;
- e)impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;
- f)costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonche' per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca;
- g)miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;
- h)acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
- i)attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attivita' pescherecce.
- l)finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970.
Testo in vigore dal 25 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
