Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1968 al 25 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

((L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

  • 1)entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
  • 2)entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni)). I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art. 3. Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1959, n. 623

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La L. 30 luglio 1959, n. 623 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui gia' stipulati".

Testo in vigore dal 14 maggio 1968 al 25 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1959 al 14 maggio 1968. 26 parole tolte, 34 parole aggiunte in 3 capoversi.

1) entro il termine massimo di tolto: cinque anni aggiunto: 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire tolto: 500.000 aggiunto: 10 milioni;

2) entro il termine massimo di tolto: sette anni aggiunto: 12 anni, per i mutui di ammontare tolto: non superiore a lire tolto: 1.000.000;

tolto: 3) entro il aggiunto: 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di tolto: dieci anni per i mutui di ammontare superiore a lire 1.000.000 aggiunto: 15 anni. I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art6 · fonte del testo