Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1959 al 14 maggio 1968. Leggi il testo vigente →

L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

  • 1)entro il termine massimo di cinque anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 500.000;
  • 2)entro il termine massimo di sette anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000;
  • 3)entro il termine massimo di dieci anni per i mutui di ammontare superiore a lire 1.000.000. I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art. 3. Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1959, n. 623

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La L. 30 luglio 1959, n. 623 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui gia' stipulati".

Testo in vigore dal 20 agosto 1959 al 14 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1957 al 20 agosto 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 luglio 1959, n. 623

    La L. 30 luglio 1959, n. 623 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui gia' stipulati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art6 · fonte del testo