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L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:
- 1)entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
- 2)entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente articolo 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto nel termine massimo di 15 anni. I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art. 3. Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo. 1 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 luglio 1959, n. 623
1La L. 30 luglio 1959, n. 623 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui gia' stipulati".
L. 28 marzo 1968, n. 479 come modificata dalla L. 14 maggio 1976, n. 389
6La L. 28 marzo 1968, n. 479 come modificata dalla L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 11) che "La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, e' elevata fino al massimo di 25 anni."
Testo in vigore dal 25 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
