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L'ammortamento delle operazioni di credito sara' compiuto:

  • 1)entro il termine massimo di cinque anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 500.000;
  • 2)entro il termine massimo di sette anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000;
  • 3)entro il termine massimo di dieci anni per i mutui di ammontare superiore a lire 1.000.000. I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art. 3. Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 20 agosto 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art6 · fonte del testo