Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Testo vigente dal 25 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1571~art11 · fonte del testo