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L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 1 e' iscritto nel bilancio dell'entrata: per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette; per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvedera' a ripartire i 18/25 tra i Comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai Comuni stessi a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. Nella ipotesi in cui il Ministro per le finanze si avvalga della facolta' di cui al precedente art. 3, la ripartizione verra' effettuata a cura della S.I.A.E.. in base alle norme contenute nella convenzione prevista dal suddetto articolo.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1951 al 20 dicembre 1955
