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L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 1 e' iscritto nel bilancio dell'entrata: per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette; per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvedera' a ripartire i 18/25 tra i Comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai Comuni stessi a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. ((Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Societa' italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai Comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1955 al 18 febbraio 1999
