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All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali e' richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, e' dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sara' versato alla Cassa e che non potra' essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera. La misura del contributo predetto sara' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente. Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non e' richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sara' effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione. Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sara' effettuato con le modalita' stabilite dal regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 31 dicembre 1971

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