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Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

  • a)stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
  • b)esprimere il parere sul regolamento di esecuzione, della presente legge e sulle eventuali modificazioni;
  • c)approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;
  • d)eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;
  • e)approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 11 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art9 · fonte del testo