[1]CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
[2]Articolo 5
[3]Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:
- a)il calcolo del valore in dogana, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine delle merci;
- b)l'applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
