[1]CASI SPECIALI DI ASSISTENZA

[2]Articolo 5

[3]Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:

  • a)il calcolo del valore in dogana, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli.

Testo vigente dal 17 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;101~accordo-art5 · fonte su Normattiva