Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Assistenza - Permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità - Diritto riservato al coniuge e al parente o affine entro il secondo grado - Esclusione del convivente more uxorio - Irragionevolezza - Violazione del diritto alla salute psico-fisica del disabile grave - Illegittimità costituzionale in parte qua, nei sensi di cui in motivazione.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a, della legge n. 183 del 2010), nella parte in cui non include il convivente - nei sensi di cui in motivazione - tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Il permesso de quo , espressione dello Stato sociale, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale; ed è riconducibile al novero degli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, ponendosi in rapporto di stretta e diretta correlazione con la finalità, perseguita dalla legge n. 104, di tutela della salute psico-fisica del disabile, che rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). La ratio legis dell'istituto consiste nel favorire l'assistenza in ambito familiare alla persona affetta da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Risulta pertanto irragionevole e logicamente contraddittoria la mancata inclusione del convivente nell'elenco dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, contenuto in una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile, in particolare nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva tipica del "rapporto familiare". Del resto, la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. Nella specie, l'elemento unificante tra le due situazioni è dato dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, leso dalla disposizione impugnata che si risolve in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione ed ingiustificatamente comprime il diritto del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita non in ragione di un'obiettiva carenza di soggetti qualificati sul piano affettivo, ma in funzione di un dato "normativo" rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. Sul fondamentale ruolo della famiglia nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap , v. le citate sentenze nn. 203/2013, 19/2009, 158/2007 e 233/2005. Nel senso che l'assistenza del disabile e il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap , v. le citate sentenze nn. 158/2007 e n. 350/2003. Sulla nozione di formazione sociale (art. 2 Cost.), da intendersi come «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico», v. la citata sentenza n. 138/2010. Per l'illegittima esclusione del convivente da una norma in tema di successione nel contratto di locazione, v. la citata sentenza n. 404/1988. Nel senso che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 416/1996 e 8/1996; ordinanza n. 121/2004.
Riguarda ancheart. 24 legge 183/2010
Previdenza e assistenza - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti aventi diritto al permesso mensile retribuito per l'attività di assistenza - Lamentata violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, del diritto alla salute e del principio di ragionevolezza - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza della questione e sui parametri evocati - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del permesso mensile retribuito per l'attività di assistenza delle persone handicappate. Infatti il Tribunale rimettente, da un lato, descrive in modo carente la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò comporta un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, dall'altro, non ha adeguatamente motivato in merito all'asserita violazione degli artt. 2 e 32 Cost.
sentenza 35/2009massima n. 33167 T. 372/02 f. provincia di bolzano - Uffici giudiziari - Vincitori del concorso di uditori giudiziari - Necessità di assistere parenti disabili - Limite al mutamento di sede (fuori dal territorio provinciale) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento - Non fondatezza della questione.
Il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del diritto a scegliere, qualora assistano un parente disabile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sull'intero territorio nazionale, trova giustificazione nel fatto che essi - pur all'interno di un unico ruolo nazionale dei magistrati - sono destinatari di una disciplina speciale, con stato giuridico in parte differenziato, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, quali la stabilità e la funzionalità degli uffici giudiziari della Provincia e l'effettivo rispetto del bilinguismo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sui principî in tema di assistenza a persone handicappate, v. citate sentenze n. 406/1992, n. 325/1996, n. 246/1997, n. 396/1997.
Riguarda ancheart. 38 d.P.R. 752/1976art. 3 d.P.R. 84/1980art. 11 legge 48/2001
ASSISTENZA E BENEFICENZA - ASSISTENZA SOCIALE - DISABILI - TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA - PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI LAVORO - CONFRONTO CON IL DIRITTO DEL GENITORE O DEL FAMILIARE DEL DISABILE A SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO PIU' VICINA AL DOMICILIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost. - degli artt. 21 e 33, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui assicurano non a tutti i disabili, ma solo a quelli aventi un grado di invalidita' superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che si trovino, comunque, in "situazioni di gravita'", il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro. Ne' puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 33, comma quinto, della stessa legge del 1992 che riconosce ai genitori o ai familiari del disabile il diritto a scegliersi la sede di lavoro piu' vicina al domicilio, trattandosi di fattispecie ritenuta applicabile alla sola assistenza continuativa di un disabile grave. red.: R. Foglia
Riguarda ancheart. 21 legge 648/1950art. 21 Legge 104
ASSISTENZA E BENEFICENZA - LAVORATORE CONVIVENTE CON PARENTE O AFFINE HANDICAPPATO - TRASFERIMENTO NELLA SEDE PIU' VICINA AL DOMICILIO - IRREVOCABILITA' DELLO STESSO ANCHE PER SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLA NECESSITA' DI ASSISTENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 97 COST. - CENSURE ATTINENTI ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto le censure mosse dal giudice rimettente <<riguardano non tanto il meccanismo normativo introdotto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, impugnato, ma le sue modalita' di applicazione>>, sulle quali il giudice puo' esercitare il potere-dovere di interpretazione adeguatrice; ed in quanto il contratto collettivo decentrato, relativo alla mobilita' del personale della scuola, prevede oneri di documentazione per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento grazie a tale norma, consentendo trasferimenti condizionati al permanere, per un quinquennio, delle condizioni richieste. - Cfr. S. n. 325/1996. red.: G. Leo
ASSISTENZA E BENEFICENZA - DIRITTO DEL LAVORATORE DIPENDENTE CHE ASSISTE CON CONTINUITA' UN FAMILIARE O AFFINE HANDICAPPATO, DI SCEGLIERE, OVE POSSIBILE, LA SEDE DI LAVORO PIU' VICINA AL PROPRIO DOMICILIO - CONDIZIONE - PREGRESSA CONVIVENZA CON IL DISABILE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - VALORIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA FAMILIARE DEL PORTATORE DI HANDICAP - LIMITI - SALVAGUARDIA DELLA CONVIVENZA IN ATTO - RITENUTA NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA DISCREZIONALMENTE COMPIUTA DAL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 5, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma, nel riconoscere il diritto del lavoratore dipendente, che assiste con continuita' un familiare o affine sino al terzo grado portatore di handicap, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio, richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato, in quanto la maggior tutela in tal modo accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve gia' assistenza rispetto all'ipotesi, altrettanto meritevole di tutela, ma diversa dalla precedente, in cui l'esigenza sorge quando il lavoratore non e' convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto, lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, soltanto quando corrisponde ad una modalita' di assistenza gia' in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza. red.: F. Mangano