Ogni Parte Contraente assicurera', nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento dei beni relativi all'investimento operato nel suo territorio da residenti o societa' dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti:

  • 1)proventi;
  • 2)royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d, ed e del comma 1 dell'art. 2;
  • 3)ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;
  • 4)spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
  • 5)fondi supplementari necessari per il mantenimento dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
  • 6)Il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell'investimento, compresa la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell'art. 4. Ai Residenti di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento saro' permesso di trasferire nel loro Paese tutto il rimanente del proprio salarlo dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle loro spese di mantenimento effettuate in loco.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art6 · fonte su Normattiva