Art. 10 — Rappresentanza della Compagnia aerea
1. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente, nei limiti imposti dalle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi in vigore su detto territorio, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico che possa essere necessario per le esigenze di tale compagnia aerea designata. Tuttavia, se una compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti ritenga necessario mantenere tali uffici e personale sul territorio dell'altra Parte contraente in luoghi diversi da quelli specificati nella sezione pertinente dell'Annesso al presente Accordo, o in luoghi diversi da quelli verso cui o da cui e' stata in altro modo autorizzata ad effettuare i servizi aerei internazionali di linea, tale compagnia aerea designata dovra' presentare una domanda in proposito alle autorita' competenti di tale altra Parte contraente. Tale domanda dovra' essere trattata senza indebiti ritardi e potra' essere respinta solo in circostanze eccezionali per motivi di sicurezza pubblica. 2. L'impiego del personale, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sara' soggetto alle leggi, ai regolamenti ed ai requisiti amministrativi relativi all'ammissione di persone e al loro soggiorno nel territorio della Parte contraente interessata.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
