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Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente. L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

con decorrenza dal 1 luglio 1972

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000 l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i quali e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge medesima."

Testo in vigore dal 2 luglio 1972 al 1 marzo 1980

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 101/2011

    Questione inammissibile
    24 marzo 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui condiziona la concessione dell'assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'invalido; l'ordinanza di rimessione, infatti, non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali la norma impugnata - sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio a quo - dovrebbe trovare applicazione nel medesimo, è carente nella descrizione della fattispecie concreta e, pur dando atto dell'esistenza di diverse prassi amministrative che attribuiscono l'assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, si limita ad affermare il carattere non vincolante di dette prassi, in tal modo sottraendosi al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a far venire meno i prospettati dubbi di costituzionalità. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente motivazione sulla rilevanza, v., tra l'altro, la sentenza n. 360 del 2010. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per insufficiente descrizione della fattispecie, v., tra l'altro, le ordinanze nn. 338 e 363 del 2010. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., tra l'altro, le ordinanze n. 257 del 2009 e n. 322 del 2010.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 1 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 329/2002

    Questione infondata
    9 luglio 2002

    Il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro", richiesto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, per la concessione di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione, superiore ai due terzi, della capacità lavorativa, va letto alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale, come comprensivo dell'ipotesi della frequenza scolastica - da provarsi attraverso il relativo certificato - cosicché la norma risulta senz'altro rispondente allo scopo prioritario della legislazione in materia, di favorire l'effettiva integrazione lavorativa e la valorizzazione della capacità residua dei disabili nonché rivolta a tutelare il diritto all'istruzione contro ogni possibile ostacolo al pieno sviluppo della persona umana. Infatti, la sola iscrizione - o la richiesta di iscrizione - nelle liste di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la scuola, se intesa, secondo il giudice 'a quò, come condizione imprescindibile per l'erogazione del detto assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente formale e contrario allo spirito della legislazione stessa. Alla luce di tali argomentazioni non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione. - V. sentenze n. 215/1987 e n. 226/2001, richiamate a proposito del diritto all'istruzione.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 375/1985

    Questione infondata
    30 dicembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 12 della stessa legge n. 118 del 1971 e 26, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli artt. 8 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge dalla l. 16 aprile 1974, n. 114 e 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui subordinano il diritto dei mutilati ed invalidi civili a percepire l'assegno mensile, alla sussistenza di una condizione economica negativa afferente al coniuge dell'interessato. Infatti, analoga questione di legittimità, prospettata sotto identico profilo, è stata dichiarata non fondata. - S. 278/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili · Art. 12 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art13 · fonte su Normattiva