Art. 17 — Assegno di accompagnamento
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Ai mutilati ed invalidi civili, di eta' inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, e' concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilita'. A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed e' rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza. L'assegno di accompagnamento e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 luglio 1972
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che a decorrere dal 1 luglio 1972 e' elevato a lire 18.000 mensili l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.
Testo in vigore dal 2 luglio 1972 al 4 marzo 1974
