Art. 17 — Assegno di accompagnamento
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Ai mutilati ed invalidi civili, di eta' inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, e' concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilita'. A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed e' rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza. L'assegno di accompagnamento e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno. 1 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 luglio 1972
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che a decorrere dal 1 luglio 1972 e' elevato a lire 18.000 mensili l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.
D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114
3con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 7 comma 3) che "L'assegno di accompagnamento in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 22.000 mensili." Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 20 giugno 1975
