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Ai mutilati ed invalidi civili, di eta' inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, e' concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilita'. A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed e' rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza. L'assegno di accompagnamento e' attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno. 1 3 4 6

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 luglio 1972

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che a decorrere dal 1 luglio 1972 e' elevato a lire 18.000 mensili l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118.

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 7 comma 3) che "L'assegno di accompagnamento in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 22.000 mensili." Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.

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con decorrenza dal 1 gennaio 1975

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 7 comma 3) che "L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili". La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 5) che la seguente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.

D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33

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Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160." Ha inoltre disposto (con l'art. 14-septies, comma 5) che con decorrenza 1 luglio 1980 "il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte."

Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 10 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art17 · fonte su Normattiva