Ogni Stato puo', al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in qualsiasi altro momento in seguito, estendere, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il beneficio della presente Convenzione, o di quelle disposizioni di questa Convenzione che egli specifichera', ad altre persone oltre ai suoi cittadini, che risiedano nel o nei territori cosi' come definiti nell'articolo 17 e designati nella dichiarazione.
Testo vigente dal 23 aprile 1977
