1. Ciascuna parte contraente deve designare una o piu', autorita' aventi il compito di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria direttamente all'Autorita' straniera piu' sotto indicata. 2. Ciascuna parte contraente deve inoltre designare una autorita' centrale incaricate detta ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un'altra parte contraente. Gli Stati Federali e gli Stati con piu' di un sistema giuridico sono liberi di designare piu' di una autorita'.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art2 · fonte su Normattiva