Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 22 — Esecuzione per via diplomatica o consolare
Le disposizioni del presente titolo non escludono la facolta' per gli Stati contraenti di far eseguire direttamente dai loro agenti diplomatici o dai loro funzionari consolari delle misure istruttorie se lo Stato sul territorio del quale la misura istruttoria deve essere eseguita non vi si oppone.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
