Art. 27 — Riserve alla Convenzione
1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di alcuna riserva diversa da quella prevista all'articolo 16, paragrafo 2. 2. Lo Stato contraente che si avvarra' della riserva prevista all'articolo 16, paragrafo 2, potra' ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e avra' effetto a partire dalla data in cui sara' ricevuta.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
