Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
Art. 4 — Obbligo di rispondere
Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, l'autorita' centrale dello Stato richiesto investito di una domanda di assistenza ha l'obbligo di darvi seguito.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
