- 1)I servizi convenuti sulle rotte specificate possono essere iniziati in ogni momento a scelta della Parte contraente alla quale tali diritti sono concessi in conformita' di quanto disposto dall'art. 3 del presente Accordo, ma non prima che:
- a)le autorita' aeronautiche della Parte contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbiano designato un'impresa per quella rotta; e
- b)le autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti abbiano rilasciato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa designata. L'autorizzazione, subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo e dell'art. 5, dovra' essere rilasciata senza indugio.
- 2)Si potra' richiedere all'impresa designata da una Parte contraente di dimostrare alle autorita' aeronautiche dell'altra l'arte contraente che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da dette Autorita' all'esercizio di servizi aerei internazionali.
Testo vigente dal 12 aprile 1963
