• 1)I servizi convenuti sulle rotte specificate possono essere iniziati in ogni momento a scelta della Parte contraente alla quale tali diritti sono concessi in conformita' di quanto disposto dall'art. 3 del presente Accordo, ma non prima che:
  • a)le autorita' aeronautiche della Parte contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbiano designato un'impresa per quella rotta; e
  • b)le autorita' aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti abbiano rilasciato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa designata. L'autorizzazione, subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 2) del presente articolo e dell'art. 5, dovra' essere rilasciata senza indugio.
  • 2)Si potra' richiedere all'impresa designata da una Parte contraente di dimostrare alle autorita' aeronautiche dell'altra l'arte contraente che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da dette Autorita' all'esercizio di servizi aerei internazionali.

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;449~art4 · fonte su Normattiva