1. Dopo l'entrata in vigore del presente Codice, il Comitato dei Ministri potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderirvi. Tale adesione sara' soggetta alle condizioni ed alla procedura di ratifica, previste dal presente Codice. 2. L'adesione di uno Stato al Codice, si effettuera' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale. Il Codice entrera' in vigore per uno Stato che vi aderisce, un anno dopo il deposito del proprio strumento di adesione. 3. Gli obblighi ed i diritti di uno Stato aderente saranno gli stessi previsti dal presente Codice per gli Stati firmatari che l'abbiano ratificato.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art79 · fonte su Normattiva