1. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderirvi. 2. L'adesione avverra' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento d'adesione che prendera' effetto un mese dopo la data del deposito stesso.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art9 · fonte su Normattiva