[1]L 'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

[2]La frase di apertura del paragrafo 1 viene sostituita con il testo seguente:

[3]"I contributi annuali al Fondo saranno corrisposti per ogni Stato Contraente da chiunque, nell'anno solare di cui all'Articolo 12, paragrafo 2(a) o (b), abbia ricevuto in totale quantita' superiori alle 150.000 tonnellate."

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art12 · fonte su Normattiva