Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971
Art. 12
[1]L 'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:
[2]La frase di apertura del paragrafo 1 viene sostituita con il testo seguente:
[3]"I contributi annuali al Fondo saranno corrisposti per ogni Stato Contraente da chiunque, nell'anno solare di cui all'Articolo 12, paragrafo 2(a) o (b), abbia ricevuto in totale quantita' superiori alle 150.000 tonnellate."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
