Art. 16
[1]All'Articolo 15 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4:
[2]"4 Nel caso in cui uno Stato Contraente non esegua il suo dovere di presentare al Direttore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e cio' comporti una perdita finanziaria per il Fondo, quello Stato Contraente sara' tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L'Assemblea, previo parere del Direttore, decidera' se tale risarcimento dovra' essere corrisposto da quello Stato Contraente."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
