[1]All'Articolo 15 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4:

[2]"4 Nel caso in cui uno Stato Contraente non esegua il suo dovere di presentare al Direttore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e cio' comporti una perdita finanziaria per il Fondo, quello Stato Contraente sara' tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L'Assemblea, previo parere del Direttore, decidera' se tale risarcimento dovra' essere corrisposto da quello Stato Contraente."

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art16 · fonte su Normattiva