[1]Articolo IX
[2]Ciascuna Parte contraente fara' in modo chele la propria impresa designata fornisca alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche relativa al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attranverso il territorio dell'altra l'arte contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.
Testo vigente dal 17 gennaio 1963
