Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1](1) Il presente accordo e gli atti necessari alla sua esecuzione saranno esenti da ogni imposta, diritto o tassa.
[2](2) La Compagnia non ha da pagare che le imposte e le sovraimposte, i diritti, le tasse ed i pagamenti per prestiti forzosi come pure i pagamenti della stessa natura che si riferiscono alla proprieta', i cui redditi non alimentino il «fondo delle obbligazioni», o che si riferiscono ai redditi della sua proprieta' e ad altre rendite, in quanto le stesse non alimentino il detto fondo; in particolare le somme menzionate all'art. 35 ed i risultati della gestione del «fondo delle obbligazioni» non saranno soggetti in alcun caso ad oneri di questa natura. Tuttavia il diritto annuo di manomorta od ogni altra imposta che incida il capitale impiegato nel paese in questione, sara' pagato, ed, in quanto tale diritto si riferisca all'esercizio della ferrovia, esso sara' pagato a carico dell'esercizio.
[3](3) Gli Stati contraenti si metteranno d'accordo per evitare che gli stessi oggetti, prodotti o redditi, quando sieno sottoposti, giusta il presente accordo, a delle imposte, sieno colpiti da imposta da due o piu' Stati ad un tempo. Ciononpertanto si stabilira' sin d'ora il principio che nessuno Stato colpira' con imposte il reddito delle azioni indicate nell'articolo 49, alinea 2, in quanto questo reddito provenga da un altro Stato territorialmente interessato.
[4](4) A meno che cio' non sia previsto dal presente accordo, la Compagnia non dovra' essere sottoposta da alcuno Stato a delle disposizioni speciali in materia di imposta, che non sieno in vigore per tutte le societa' anonime in detto Stato.
[5](5) La Compagnia paghera' a titolo di partecipazione agli utili, allo Stato che non esercita la rete, 25% (venticinque per cento) del prodotto netto eccedente la somma garantita (art. 24). Tale eccedenza non sara' soggetta ad imposte, a sovraimposte, a diritti o ad altre tasse. La partecipazione agli utili non avra' luogo fino a che il reddito sara' impiegato per i versamenti da farsi agli Stati in conformita' agli articoli 24 e 25.
[6](6) Come base per un'eventuale determinazione dell'imposta minima (paragr. 100, alinea 2, P. St. G.) sara' preso in luogo degli elementi menzionati nella legge il valore della proprieta' della Compagnia (escluso il «fondo delle obbligazioni») nelle industrie, in valori e saldi debitori, alla condizione che di questi valori non sia da tener conto per la base suindicata se non in quanto la determinazione delle imposte su questi valori o sui loro redditi non sia riservata, secondo le disposizioni della convenzione indicata all'alinea 3 di questo articolo, ad un altro degli Stati contraenti.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
