Il Governo di San Marino si impegna a cedere gratuitamente gli immobili e le aree di proprieta' demaniale, escluse in massima quelle stradali, che occorreranno per la sede ferroviaria e sue dipendenze ed a promuovere la necessaria procedura per l'esproprio delle aree di proprieta' privata che si rendessero necessarie per lo stesso scopo.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art4 · fonte del testo