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[1]Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna compagnia comunichera' all'Ufficio di verifica e compensazione germanico, per i contratti di cui agli articoli 1 e 2 ad essa pertinenti, l'ammontare della riserva matematica determinata a norma dell'articolo precedente, notifichera' le basi tecniche e i metodi per il calcolo delle riserve e trasmettera' tutti i documenti inerenti ai singoli contratti.

[2]Sara' altresi' comunicato dalla compagnia, per ciascun contratto, l'importo dei premi eventualmente riscossi dopo il 1° gennaio 1920 e le date delle singole riscossioni.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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