1. Ogni Parte Contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Parte Contraente potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio che sia indicato nella dichiarazione stessa, e di chi essa cura le relazioni internazionali per il quale sia abilitata alla stipulazione. 3. Ogni dichiarazione che sia stata fatta in virtu' del paragrafo precedente potra', per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 9 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 7 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222~art8 · fonte su Normattiva