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[1]ARTICOLO XV. (Richieste di estradizione presentate da piu' Stati)

[2]L'Autorita' esecutiva della Parte richiesta, se riceve domanda dall'altra Parte contraente e da uno o piu' altri Stati per l'estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, decidera' verso quale Stato estradare tale persona. Nel prendere la sua decisione l'Autorita' esecutiva terra' conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi:

  • a)il luogo in cui e' stato commesso il reato;
  • b)la gravita' dei rispettivi reati nel caso in cui gli Stati richiedenti domandino l'estradizione per differenti reati;
  • c)la possibilita' di una nuova estradizione tra gli Stati richiedenti; e
  • d)l'ordine in cui le richieste sono state ricevute.

Testo in vigore dal 16 giugno 1984 al 4 luglio 1996

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