della procedura nazionale
- 1)Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.
- 2)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato puo', a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
