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par. 1. Al di fuori dei casi considerati nell'articolo 10, le remunerazioni relative ai servizi personali, comprese le remunerazioni delle libere professioni, non sono imponibili che nello Stato in cui questi servizi sono prestati. par. 2. Tuttavia, la persona fisica avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati e' esente dall'imposta nello altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali, compresi quelle delle libere professioni, prestati in quest'altro Stato nel corso di un anno solare:
- 1)se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un periodo o per piu' periodi non eccedenti in totale i centottantatre giorni, e
- 2)se i servizi sono prestati per conto o in qualita' di mandatario di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato, e
- 3)se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attivita' lucrativa, imponibili nell'altro Stato, e 4) se il mandatario non esercita una professione libera in quest'altro Stato mediante una propria organizzazione ivi situata. par. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai benefici o alle remunerazioni dei professionisti dello spettacolo, come gli artisti del teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli atleti. par. 4. Le remunerazioni dei servizi personali prestati sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea. par. 5. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, ad un membro del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza o a un altro mandatario che eserciti funzioni analoghe presso una societa', avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati, non sono imponibili che nel detto Stato.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958
