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par. 1. Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:
- A)Per quanto riguarda l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito dei terreni;
- 2)l'imposta sul reddito dei fabbricati;
- 3)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4)l'imposta sui redditi agrari;
- 5)l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 6)l'imposta sulle societa';
- 7)l'imposta sulle obbligazioni 8) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.
- B)Per quanto riguarda la Svezia:
- 1)l'imposta statale sul reddito (den statliga inkomstskatten) 2) l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongskatten)
- 3)l'imposta sui redditi non distribuiti (ersattningsskatten);
- 4)l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten);
- 5)l'imposta speciale sull'equipaggio delle navi esenti dalle altre imposte sul reddito (sjomansskatten);
- 6)l'imposta statale sul patrimonio (den statliga formogenhetsskatten);
- 7)l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten);
- 8)le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifternaa for sarskilda formaner och rattigheter). Le imposte elencate nel presente paragrafo comprendono oltre l'ammontare in principale, le sopratasse, gli accrescimenti, le addizionali, gli interessi, le spese ed altri accessori riscossi insieme alla imposta base e dovuti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio. par. 2. La presente Convenzione si applichera', inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita, dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno Stato contraente, sul reddito, sul patrimonio, sugli elementi del reddito o del patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 11 aprile 1958
